
pubblicitarie che cercano di farvi
cambiare gestore della luce, operatore telefonico,
abbonamenti televisivi ed altro?
Per chi non lo sapesse, è possibile bloccare le chiamate
indesiderate di pubblicità che ormai si ricevono in modo
alquanto assillante.
Le nuove regole del marketing telefonico
Gli abbonati (che la legge definisce ora "contraenti")
i cui nominativi e numeri
siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate
pubblicitarie, devono
iscriversi al Registro Pubblico delle
Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e
la sua gestione è stata affidata,
dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni,
L'iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere
revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie
rivolgendosi
al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
• Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL
REGISTRO PUBBLICO
DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella
apposita "area abbonato"
sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
Chi tutela gli abbonati se, nonostante l'iscrizione,
ricevono una o
più telefonate indesiderate?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali
o all'Autorità giudiziaria.
Prima di fare la segnalazione è bene però:
• accertarsi dell'avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento
dell'iscrizione
(solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene
effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al
trattamento dei propri dati
per finalità di telemarketing allo specifico
soggetto che ha effettuato la chiamata.
Chi tutela gli abbonati quando ricevono telefonate
pubblicitarie
malgrado i loro numeri non siano in elenco (utenze
riservate)?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei
dati personali o
all'Autorità giudiziaria.
Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non
aver prestato il consenso
al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing
allo specifico soggetto che ha
effettuato la chiamata.
I modelli per le segnalazioni al Garante, una volta
compilati, possono
essere inviati nelle seguenti modalità:
· fax:
06.69677.3785
·
e-mail: urp@gpdp.it oppure urp@pec.gpdp.it
· raccomandata indirizzata a: "Garante per la
protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma"
E' importante sapere che sono state introdotte nuove
regole a tutela del
consumatore:
• chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere
visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento
della chiamata, devono indicare con
precisione agli interessati che i loro dati personali sono
stati estratti dagli elenchi di abbonati,
fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale
iscrizione del contraente nel registro delle
opposizioni;
• l'informativa può essere resa con modalità
semplificate.
Va ricordato che: Al Garante per la protezione
dei dati personali sono state attribuite
funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (art.
4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore
del Registro (FUB) deve assicurare
l'accesso al registro da parte del Garante per la
protezione dei dati personali, per esercitare controlli,
verifiche o ispezioni che risultino necessari
secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione
dei dati personali
Sanzioni: In caso di violazione del diritto di
opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010
si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila
euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).
Le segnalazioni al Garante
A partire dall'entrata in funzione, nel febbraio 2011, del
Registro delle opposizioni sono pervenute
al Garante, da parte di abbonati iscritti al Registro,
oltre 12.500 segnalazioni (dato aggiornato
al 30 giugno 2014).
Per ogni presunta violazione è stata avviata una specifica
istruttoria preliminare e, nei casi
in cui è stata accertata la violazione della privacy
da parte delle società operanti nel settore
del telemarketing, sono state contestate sanzioni che
ammontano a complessivi 2.236.000 euro
(dato aggiornato al 30 giugno 2014).
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